1. Indennità e spese per lo svolgimento del primo incontro di mediazione

Ai sensi dell’art. 28 del Decreto del Ministero della Giustizia nr. 150 del 2023, per le procedure di mediazione iniziate con domanda presentata a partire dal 15 Novembre 2023 ciascuna parte è tenuta a corrispondere un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro di mediazione effettivo, oltre alle spese vive. Tali importi sono dovuti da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell’adesione. Le spese di avvio e le spese di mediazione (primo incontro) sono dovute da ciascuna Parte Istante e da ciascuna Parte Convocata.

 

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA, DELEGATA o DEMANDATA (già ridotte di 1/5 come previsto dal D. M. n. 150/2023)

  Valore della lite  Spese di avvio   Spese di mediazione (primo incontro) Totale   Totale (+ IVA)
 Fino a Euro 1.000,00 Euro 32,00 Euro 48,00 Euro 80,00 Euro 97,60
 Da Euro 1.000,01 a Euro 50.000,00 Euro 60,00 Euro 96,00 Euro 156,00 Euro 190,32
 Da Euro 50.000,01 a Indeterminato Euro 88,00 Euro 136,00 Euro 224,00 Euro 273,28

 

MEDIAZIONE VOLONTARIA

  Valore della lite   Spese di avvio   Spese di mediazione (primo incontro) Totale   Totale (+ IVA)
 Fino a Euro 1.000,00 Euro 40,00 Euro 60,00 Euro 100,00 Euro 122,00
 Da Euro 1.000,01 a Euro 50.000,00 Euro 75,00 Euro 120,00 Euro 195,00 Euro 237,90
 Da Euro 50.000,01 a Indeterminato Euro 110,00 Euro 170,00 Euro 280,00 Euro 341,60

Spese vive ai sensi dell’art. 28 c. 3 del D. M. n. 150/2023:

  • Spese Postali raccomandata AR:  Euro 10,00 + IVA cad.

Ove il primo incontro si concluda senza accordo ed il procedimento non prosegua con incontri successivi, sono dovute esclusivamente le spese di avvio e le spese di primo incontro.

2. Spese per lo svolgimento degli incontri successivi al primo (Art. 31, comma 1)

TABELLA A: SPESE DI MEDIAZIONE (per ciascuna parte)

  Valore della lite Minimo Massimo
 Fino a Euro 1.000,00 Euro 80,00 Euro 160,00
 Da Euro 1.000,01 a Euro 5.000,00 Euro 160,00 Euro 290,00
 Da Euro 5.000,01 a Euro 10.000,00 Euro 290,00 Euro 440,00
 Da Euro 10.000,01 a Euro 25.000,00 Euro 440,00 Euro 720,00
 Da Euro 25.000,01 a Euro 50.000,00 Euro 720,00 Euro 1.200,00
 Da Euro 50.000,01 a Euro 150.000,00 Euro 1.200,00 Euro 1.500,00
 Da Euro 150.000,01 a Euro 250.000,00 Euro 1.500,00 Euro 2.500,00
 Da Euro 250.000,01 a Euro 500.000,00 Euro 2.500,00 Euro 3.900,00
 Da Euro 500.000,01 a Euro 1.500.000,00 Euro 3.900,00 Euro 4.600,00
 Da Euro 1.500.000,01 a Euro 2.500.000,00 Euro 4.600,00 Euro 6.500,00
 Da Euro 2.500.000,00 a Euro 5.000.000,00 Euro 6.500,00 Euro 10.000,00
 Oltre Euro 5.000.000,00 0.2% del valore effettivo della controversia 0.3 % del valore effettivo della controversia

 

Gli importi sono calcolati al netto dell’IVA 22%.

Gli importi devono essere ridotti di 1/5 come previsto dal D. M. n. 150/2023.

Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da Euro 50.000,00 a Euro 150.000,00.

Se al primo incontro si raggiunge l’accordo, le spese di mediazione saranno maggiorate del 10%.

Se il procedimento prosegue con altri incontri, le spese di mediazione saranno maggiorate del 25% sia che si raggiunga l’accordo sia in caso di mancato accordo.

L’Organismo ME.CO. mediazione-conciliazione applica, per ciascuno scaglione di riferimento della Tabella A, i valori minimi.

Ai valori della Tabella A (minimi) andranno detratte le spese di mediazione (primo incontro) già versate.

3. Regime tributario

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.

4. Vantaggi fiscali

Per la mediazione, l’art. 20 del D.lgs. n. 28/2010, come modificato dal D.lgs. n. 149/2022 stabilisce:

  • in caso di raggiungimento dell’accordo di conciliazione, si può usufruire di un credito di imposta pari all’indennità corrisposta all’organismo fino a concorrenza di Euro 600;
  • se la mediazione è obbligatoria o è demandata dal giudice, si aggiunge anche il credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di 600 Euro;
  • i crediti di imposta sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di 600 Euro per procedura, e fino ad un importo massimo annuale di Euro 2400 per le persone fisiche e di 24 mila euro per le persone giuridiche;
  • in caso di insuccesso della mediazione i crediti sono ridotti della metà;
  • In caso di mediazione in corso di causa, che si conclude con un accordo, è riconosciuto un ulteriore credito di imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto, fino a concorrenza di Euro 518.

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Tel 039 79.45.07 – Fax 039 79.45.07 – Cel 338 24.09.367 – Cel 393 87.05.768
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