Indennità di mediazione ( liberamente determinata)

Valore della lite Spesa per ciascuna parte
Fino a Euro 1.000 Euro 150,00
da Euro 1.001 a Euro 5.000 Euro 250,00
da Euro 5.001 a Euro 10.000 Euro 350,00
da Euro 10.001 a Euro 25.000 Euro 550,00
da Euro 25.001 a Euro 50.000 Euro 1.050,00
da Euro 50.001 a Euro 250.000 Euro 2.050,00
da Euro 250.001 a Euro 500.000 Euro 3.100,00
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000 Euro 4.600,00
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000 Euro 5.600,00
oltre Euro 5.000.000 Euro 8.600,00

Gli importi stabiliti nella suddetta tabella possono essere ridotti previo accordo con le parti.

L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. Esse sono al netto di I.V.A. 22%

Le spese di avvio, dovute da ciascuna parte per un importo pari a euro 50,00 + IVA 22%(pari a euro 61,00) fino allo scaglione del valore della lite di euro 250.000,00 – superato tale scaglione le spese di avvio saranno pari a euro 100,00 + IVA 22% (pari a euro 122,00) oltre alle spese vive (raccomandate, certificati, visure ecc.) – sono versate dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione, al momento della sua adesione al procedimento.
Sono applicate spese di avvio pari ad euro 50,00 + IVA 22% (pari a euro 61,00), per la gestione di ciascuna pratica, da imputare a ciascuna delle parti che partecipa agli incontri di mediazione.
Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà.

L’importo massimo delle spese di mediazione, per ciascun scaglione di riferimento, come determinato dalla tabella:

  1. Può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare.
  2. Deve essere aumentato in misura non superiore ad un quarto in caso di successo della mediazione.
  3. Deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo.
  4. Nelle materie di cui all’art 5 comma 1 del del D.Lgs. 28/2010 così come modificato dal D. Lgs 69/13 deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti.

Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile. L’importo minimo relativo al primo scaglione è pari a € 80,00. + I.V.A. 22%.
Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000,00 e lo comunica alle parti.
In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso,l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti.
Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento, ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.
Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
Ai fini della corresponsione dell’indennita’, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come un unica parte.

In caso di mancata partecipazione al procedimento di parte istante e di quella che ha accettato la mediazione, senza preavviso scritto di almeno 24 ore, l’organismo addebiterà ad esse, come rimborso forfettario dei costi di gestione, un importo pari al massimo al 10% dell’indennità di mediazione. Tale importo non potrà in ogni caso essere inferiore a € 100,00 per parte.

REGIME TRIBUTARIO
Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.

VANTAGGI FISCALI
Alle parti che corrispondono l’indennità di mediazione è riconosciuto in caso di successo della mediazione un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino alla concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3 art. 20 D.Lgs. 28/2010. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.

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Iscritto al n°153 del registro degli organismi di mediazione