La Mediazione

“CHIUNQUE PUO’ ACCEDERE ALLA MEDIAZIONE PER LA CONCILIAZIONE
DI UNA CONTROVERSIA CIVILE E COMMERCIALE … (omissis)”
(art.2 comma 1 D.Lgs 28/2010)

 

E’ UN MODO NUOVO DI AFFRONTARE I CONFLITTI
non più una parte contro l’altra ma due parti insieme contro il problema.

MASSIMA LIBERTA’
non è prevista alcuna formalità nel procedimento; inoltre le parti sono libere di abbandonare la mediazione in ogni momento e proseguire per le vie giudiziarie tradizionali.

MASSIMA RISERVATEZZA DEL PROCEDIMENTO E ANCHE DOPO
le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite durante la mediazione non possono essere utilizzate nell’eventuale successivo giudizio; esse non possono essere oggetto di prova testimoniale o di giuramento decisorio. Il mediatore ha l’obbligo del segreto professionale.

IMPARZIALITA’ PROFESSIONALITA’ E IDONEITA’
del mediatore che è terzo rispetto le parti, prima di iniziare la mediazione firma una dichiarazione d’imparzialità; è un professionista che ha seguito appositi corsi di preparazione ed è idoneo al corretto e sollecito espletamento dell’incarico.

RIDUCE I TEMPI DEL CONFLITTO
la mediazione può durare al massimo 3 mesi.

POSSIBILITA’ DI OTTENERE UN RISULTATO CONCORDATO ANZICHE’ IMPOSTO
le parti costruiscono insieme l’accordo con l’aiuto del mediatore; il risultato eventualmente raggiunto non è imposto da un terzo (giudice o arbitro) ma liberamente determinato dalle parti.

IL VERBALE CONTENENTE L’ACCORDO PUO’ DIVENTARE TITOLO ESECUTIVO
per l’espropriazione forzata, l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

HA COSTI CERTI E CONTENUTI
in base al valore del conflitto, indipendentemente della durata della mediazione e del numero di incontri, ciascuna parte deve quanto indicato nella tabella dell’organismo.

COMPORTA VANTAGGI FISCALI
gli atti sono esenti da imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura; il verbale d’accordo è esente da imposta di registro fino a 100.000 €.

CREDITO DI IMPOSTA
in caso di successo della mediazione le parti hanno diritto a un credito di imposta fino a 600 € che si riduce alla metà in caso di insuccesso, da dedurre nelle dichiarazioni dei redditi.

E’ OBBLIGATORIA PER ALCUNE MATERIE
chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali (proprietà, superficie, uso usufrutto abitazione servitu’ prediale, enfiteusi pegno ed ipoteca) divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d’aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, contratto d’opera, contratto di rete, somministrazione, società di persone, subforniture, è tenuto a esperire al procedimento di mediazione. Lo svolgimento dell’incontro è condizione di procedibilità (per le materie indicate) e deve svolgersi non prima di 20 giorni ed entro 40 giorni dal deposito dell’istanza.

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