La mediazione può essere suddivisa in due categorie: mediazione obbligatoria e mediazione facoltativa.
La mediazione è obbligatoria nei casi, previsti dall’ art. 5 D:Lgs 28/2010 cioè nelle controversie in materia di: condominio, diritti reali( proprietà; usufrutto, uso, abitazione, servitù prediali, enfiteusi, pegno ed ipoteca), divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. In queste materie essa è prevista come condizione di procedibilità cioè occorre che venga fatto un tentativo di mediazione prima di poter avviare un processo davanti all’autorità giudiziaria.La mediazione facoltativa riguarda tutte le altre controversie civili e commerciali che possono essere liberamente sottoposte alla mediazione.